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Soci d’opera, amministratori, lavoratori subordinati… Gli aspetti salienti delle principali tipologie di rapporto e i conseguenti obblighi assicurativi
La scorsa settimana avevamo iniziato a esplorare il tema delle figure professionali inquadrabili all’interno delle startup e dei rapporti previdenziali (leggi qui il primo articolo). Vediamo ora quali sono gli aspetti salienti delle principali tipologie di rapporto ed i conseguenti obblighi assicurativi.
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Socio d’opera
Il socio d’opera è il socio che, pur svolgendo attività , non percepisce alcun compenso dalla società e partecipa solo agli utili realizzati e risultanti dal bilancio.
È generalmente l’inquadramento dei founder ed ha quale caratteristiche essenziali l’assenza di compenso e l’assenza di subordinazione nei confronti di altri soggetti operanti nell’impresa.
Il socio d’opera è sempre soggetto ad assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso Inail.
I contributi dovuti personalmente dal socio e non dalla società sono conteggiati sulla quota di utili della società spettanti al socio al termine dell’esercizio, ancorché non percepiti, e sono comunque dovuti i contributi. Il socio che dovrà farvi ricorso con risorse proprie, anche in considerazione del fatto che le startup innovative non possono distribuire utili.
Purtroppo il tema della contribuzione previdenziale costituisce un importante scoglio per i giovani startupper del quale devono tenere conto per evitare di ingenerare significativi debiti personali di natura previdenziale, in un momento in cui il progetto nella fase di avvio non genera risorse finanziarie e nel quale la società innovativa non realizza utili e ove anche li realizzasse, per disposizione di legge, non può distribuirli.
Gli Amministratori
Gli amministratori, nominati dall’assemblea della società , possono essere o meno soci della società . Gli amministratori sono preposti all’amministrazione della società e possono essere destinatari di deleghe per lo svolgimento di attività specifiche da parte dell’organo amministrativo della società al quale appartengono.
Il rapporto che li lega alla società è in diritto un mandato che si presume essere oneroso, salva la possibilità di pattuire nello statuto o nell’atto di nomina la gratuità del mandato.
Il compenso percepito è assimilato ai fini fiscali al reddito da lavoro dipendente ed ai fini previdenziali è soggetto alla contribuzione all’Inps alla gestione separata nonché ad assicurazione Inail, i contributi ed i premi sono a carico per 2/3 della società e per 1/3 dell’amministratore. L’aliquota è ridotta per soggetti iscritta ad altra forma di previdenza.
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Qualora lo stesso soggetto sia amministratore della società e anche socio allora sarà iscritto sia alla gestione previdenziale come socio (v. socio d’opera) che alla gestione separata come amministratore, però con aliquota ridotta.
Anche la sussistenza della doppia contribuzione socio/amministratore costituisce un grosso onere, in particolar modo in fase di avvio della società , purtroppo non ovviabile qualora si sommino le qualifiche di socio d’opera ed amministratore.
I lavoratori subordinati
I lavoratori subordinati sono la figura tipica di rapporto di lavoro, dove un soggetto mette a disposizione la propria opera a favore del datore di lavoro che ha l’obbligo di retribuirlo, nonché di garantire la tutela previdenziale, assicurativa e delle condizioni di salute.
La retribuzione che deve riconoscere il datore di lavoro si compone:
· della retribuzione ordinaria periodica mensile anche per i periodi di assenza retribuiti (ferie, permessi, malattie, ecc.) correlata al livello di inquadramento
· dalle retribuzioni differite relative a mensilità supplementari
· dal TFR, dovuto alla cessazione del rapporto e conteggiato sulle retribuzioni corrisposte
· da eventuali somme ulteriori previste dagli accordi individuali tra le parti
La misura della retribuzione riconosciuta è stabilita dai contratti collettivi nazionali (CCNL) applicabili al settore di svolgimento dell’attività . Il rispetto dei contratti collettivi (sia nazionali che territoriali ed aziendali) stipulati dai sindacati maggiormente rappresentativi è inoltre condizione prevista per l’applicazione delle agevolazioni contributive.
Il contratto di lavoro subordinato si presume a tempo pieno ed indeterminato, è però possibile stipulare sia contratti a tempo parziale (part-time) che a termine.
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Tenendo conto delle specificità delle esigenze di società che stanno avviando la loro attività , per le startup innovative è previsto che nei primi 4 anni di iscrizione al registro delle imprese (si faccia attenzione che il limite è ridotto rispetto ai 5 anni del mantenimento dell’iscrizione come startup innovative) i limiti operanti per i contratti a termine non si applichino, ferma l’applicazione dell’obbligo di causale per la stipula di un contratto a termine di durata superiore a 12 mesi fin dall’origine e fermo il rispetto della durata massima di 36 mesi per sommatoria.
Le startup innovative nei primi 4 anni di vita potranno quindi stipulare contratti a termine con oltre il 20% della forza lavoro, potendo effettuare proroghe e rinnovi anche in numero superiore a 4, senza obbligo di causale e senza rispettare i periodi di fermo dopo ogni contratto. Potranno stipulare contratti per una durata massima di 36 mesi, con facoltà di andare oltre per ulteriori 12 mesi, stipulando però un apposito accordo presso l’Ispettorato Territoriale del lavoro. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di termine determina la conversione del rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato.
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I titolari di rapporto di lavoro subordinato possono essere destinatari di piani di work for equity in esenzione da imposte e contributi. Tali attribuzioni non possono però il alcun modo sostituire le retribuzioni previste dai contratti collettivi e potranno quindi essere solo aggiuntive rispetto ai minimi di retribuzione contrattualmente previste.
Il lavoro subordinato di soci ed amministratori
I soci possono svolgere attività lavorativa in qualità di lavoratori subordinato, in tal caso non saranno considerati ai fini previdenziali ‘soci d’opera’ in quanto la loro attività a favore della società viene svolta non in esecuzione del rapporto societario, e quindi di socio, ma a seguito della stipula di rapporto di lavoro subordinato.
Anche gli amministratori possono in teoria essere assunti in qualità di lavoratori subordinati, purché vi sia effettiva subordinazione degli stessi ad altri soggetti operanti in società .