In assenza di agevolazioni fiscali per le imprese sociali, per una startup innovativa essere anche impresa sociale comporta più oneri che “onori”. Monica De Paoli, cofondatrice di Milano Notai, lo spiega
Accostare alla figura della startup innovativa quella della impresa sociale non costituisce una novità. E’ lo stesso legislatore, infatti, che introducendo le startup innovative a vocazione sociale (SIAVS) prevede – anzi incentiva – la nascita di imprese che, oltre a possedere le caratteristiche delle startup innovative, operino nei settori di attività tipici delle imprese sociali.
Le SIAVS, infatti, scambiano beni e servizi non solo ad alto valore tecnologico ma anche di utilità sociale, caratteristica questa che ne evidenzia la stretta connessione con il mondo dell’imprenditoria sociale. Ciò nonostante le SIAVS non sono annoverabili tra i soggetti di terzo settore in quanto la loro natura resta quelle di ente lucrativo. Anche il limite di non distribuzione di utili, che il legislatore impone loro, non è sufficiente a trasformarle in enti non profit, perché è limitato nel tempo (da due a quattro anni). Del resto scopo di questa limitazione è assicurare che le agevolazioni riconosciute alle SIAVS siano destinate a consolidare l’investimento nella fase iniziale di attività, e non “disperse” a vantaggio immediato e diretto dei soci.
Parlare di startup innovativa a vocazione sociale non equivale quindi a parlare di startup innovativa impresa sociale: quest’ultima, oltre a dover operare nei settori elencati dal d.Lgs 155/2006, deve rispettare anche tutti gli altri requisiti previsti dalla legge: solo così acquista a pieno titolo la qualifica di impresa sociale e dunque di ente non profit. Il divieto di ripartizione di utili per l’impresa sociale, infatti, è un obbligo “permanente”, essendo addirittura espressamente previsto l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio in caso di perdita della natura non lucrativa.
Per costituire, quindi, una startup innovativa impresa sociale è necessario che lo statuto dell’ente contemporaneamente rispetti i requisiti dettati dall’art. 25 del DL 179/2012 e quelli del D.lgs. 155/06.
La società dovrà essere iscritta al registro imprese sia nel registro speciale delle startup innovative sia nella sezione speciale delle imprese sociali.
Perché costituire una startup innovativa impresa sociale? In assenza di agevolazioni fiscali per le imprese sociali, per una startup innovativa essere anche impresa sociale comporta più oneri che “onori”. In attesa che il Legislatore decida di “premiare” non solo chi fa innovazione ma anche chi sceglie di farla senza scopo di lucro, è stata Fondazione Cariplo con il progetto “Cariplo Factory” a sostenere soggetti con queste caratteristiche e così ora nei registri imprese lombardi è possibile imbattersi in qualche startup innovativa impresa sociale.
Monica De Paoli, cofounder Milano Notai
Si ringrazia Francesca Pasi